Art. 1.

      1. La legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 30 luglio 2002, n. 189, le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 39 e 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
      3. Gli articoli 2-bis e 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e gli articoli da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono abrogati.